Rinnovabili per edifici pubblici, le riforme previste per il 2018

L’obiettivo di copertura del 20% dei consumi da rinnovabili previsto pr il 2020 si sta ormai avvicinando. Questo traguardo ha fatto nascere un interesse crescente per le fonti di energia rinnovabile, determinando un sostegno costante da parte degli incentivi statali e degli obblighi legislativi, sempre più restrittivi nel corso degli anni.
Nonostante non sia certo la prima volta che in Italia si parli di rinnovabili, si è fatta davvero molta strada dagli anni ’90, quando si prescriveva che per gli edifici pubblici venisse valutata la fattibilità tecnica ed economica di utilizzo delle fonti rinnovabili nei soli edifici pubblici.
Un nuovo passo avanti si avrà a partire da gennaio 2018, quando l’obbligo sancito dal d.lgs. 28/2011, di una copertura del 35% dei consumi di energia primaria per usi termici da fonti rinnovabili, diverrà pari al 50%.
Dopo il d.lgs. 192/2005 del 2000, in cui l’obbligatorietà è estesa a tutti gli edifici, non è più ammessa deroga nel caso di non fattibilità economica e viene fissato un obiettivo quantitativo: la copertura del 50% dei consumi di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria.
Con il d.lgs. 28/2011 l’obbligatorietà di copertura viene estesa a tutti gli usi termici e anche alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In caso di mancata fattibilità tecnica è necessario ridurre il consumo di energia primaria dell’edificio oltre i limiti di legge fissati dai decreti 26 giugno 2015.
Contemporaneamente, anche la normativa tecnica di calcolo è progredita, con la pubblicazione delle norme UNI/TS 11300-4 (che tratta i metodi di calcolo delle tecnologie che utilizzano le fonti pulite) e UNI/TS 11300-5 (che chiarisce i concetti di fonti rinnovabili e non).
Regole sempre più restrittive ed esigenti, ma allo scopo di ottenere una efficienza ed un risparmio energetico sempre più grande.
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